TRANSIZIONE 5.0 2026-2028

Transizione 5.0 2026-2028

Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’articolo 38 del Decreto-Legge 19/2024, successivamente convertito nella Legge 56/2024, nell’ambito dell’Investimento 15 della Misura 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L’iniziativa prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in stabilimenti produttivi situati in Italia, con l’obiettivo di favorire la transizione dei processi produttivi verso un modello più efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sull’impiego di fonti rinnovabili.

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce e ridefinisce il quadro delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi, intervenendo con il nuovo meccanismo dell’iper ammortamento e aggiornando il perimetro applicativo dei precedenti incentivi 4.0 e 5.0 che si basavano sul credito di imposta. Questa nuova modalità di incentivi decorre dall’1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

L’iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, con impatto diretto sulla base imponibile dell’impresa.

Il nuovo piano Transizione 5.0 dal 2026 abbandona dunque il credito d’imposta in favore di un sistema basato sull’iper-ammortamento.

L’incentivo si applica per scaglioni progressivi di investimento con impatto diretto sulla base imponibile IRES/IRPEF e consiste nella maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili.

Le aliquote sono strutturate per scaglioni di investimento:

  • +180%per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100%per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • +50%per la quota eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Quali investimenti sono agevolati

  • Beni strumentali materiali e Beni strumentali immateriali (software) ammessi sono contenuti negli allegati IV e V della manovra e in linea di massima seguono gli Allegato A e B del precedente filone INDUSTRIA 4.0. Resta il paletto per cui i software sono agevolati solo se collegati a investimenti in macchinari
  • Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energiada fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per tali impianti ci sono specifici paletti se si tratta di moduli fotovoltaici (solo moduli ricompresi nelle lettere b) e c) del decreto legge 81/2023, quindi con efficienza al 23,5 o 24%) ma soprattutto, l’origine dei beni deve essere europea.

Modalita’ di accesso al beneficio

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Attualmente la procedure non è stata ancora resa definitiva ma dalla bozza del decreto attuativo si ricava che sarà in linea con i precedenti adempimenti. Per tanto sarà prevista:

  1. COMUNICAZIONE PRELIMINARE AL GSE al fine di prenotare la risorse (la piattaforma risulterà disponibile da giugno 2026)
  2. COMUNICAZIONE DI CONFERMA entro 60gg dalla risposta positiva GSE un cui si ha il requisito di aver pagato un acconto in misura pari al 20% o sottoscrivere contratto di leasing
  3. COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO entro il 15/11/2028

Si specifica che per i beni dal valore superiore a € 300.000 è richiesta una perizia con relativa relazione tecnica. Per i beni dal valore inferiore a tale importo si può procede con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che però dovrà contenere la categoria di appartenenza del bene e le modalità con cui il bene rispetta le caratteristiche richieste dalla normativa.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)

ESEMPIO PRATICO

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L’agevolazione va sommata al normale ammortamento del bene, quindi, considerando l’esempio di cui sopra, l’impresa ammortizza normalmente il 24% del bene + il 43,2 %  –>  il beneficio complessivo risulterà del 67,2%